COMPITI ISTITUZIONALI

COMPITI ISTITUZIONALI

Gli Ordini professionali sono Enti pubblici non economici autonomi che si reggono sui contributi che gli iscritti all’Albo versano annualmente. I compiti dell’Ordine professionale sono i seguenti(Art. 3 del D.L.C.P.S. del 13/09/1946):
  • compilare e tenere aggiornato l’Albo dell’Ordine;
  • vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine;
  • designare i rappresentanti dell’Ordine presso Commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale e comunale;
  • promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine;
  • esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all’Albo, per fa rispettare il codice deontologico, che il farmacista è tenuto a seguire nell’esercizio della professione;
  • stabilire l’importo della quota di iscrizione;
  • interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e soggetti diversi, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse